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O. 08/11/2002 n. 32503. I commissari delegati provvedono, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, alla concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attività produttive, secondo un ordine di priorità preventivamente determinato nei piani di cui all'art. 3 e con le procedure di cui alla citata Legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 1. Con propria relazione i commissari delegati, per il tramite della struttura temporanea di missione di cui al comma 9 dell'art. 2 della presente ordinanza, che esprime in merito le proprie eventuali valutazioni, riferiscono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi da eseguire ai sensi della presente ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza, nelle forme e secondo le modalità di cui alla Circolare n. l del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000. Art. 6. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza è destinata la somma di 47,5 milioni di euro. 2. Per il potenziamento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature logistiche del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo e per le ulteriori esigenze del Dipartimento della protezione civile anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della presente ordinanza, è destinata la somma di 2,5 milioni di euro. 3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità n. 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 7. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati a derogare alle seguenti disposizioni di Legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117; Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12; Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, nonchè delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18, 19; Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14; 14-bis, 14-ter, 14-quater; Legge della regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35; Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo primo, capo primo, articoli 2, 6 e 7, capo secondo, articoli 21, 23, 26, 28; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 24; contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001; Decreto-Legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 luglio 1997, n. 228, articolo 2-sexies; Art. 8. 1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile verrà istituito un "Comitato di rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza. Art. 9. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di cui agli obiettivi a, c, d, f, h, i, i-bis (limitatamente alle infrastrutture non statali e agli edifici pubblici non statali), i-ter indicati nell'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche e integrazioni. 2. Nei casi in cui la regione Siciliana non abbia già provveduto ad affidare gli incarichi di progettazione, il "disciplinare di incarico" da assegnare al progettista deve contemplare termini perentori per la consegna della progettazione nelle sue varie fasi. In caso di inadempienza, la presidenza della regione Siciliana, previa diffida ad adempiere, da effettuarsi entro un periodo di tempo massimo non superiore a sei mesi e non prorogabile, ha facoltà, anche su richiesta dell'Ente attuatore, di revocare l'incarico di progettazione affidato. 3. La revoca dall'incarico di progettazione è prevista anche nel caso che il progettista non ottemperi alle prescrizioni ed alle richieste di integrazioni e/o rielaborazioni nel termine di tempo assegnato dall'ufficio istruttore dell'Ente attuatore e/o dal presidente della Conferenza di servizi; in tal caso, ove ritenuto necessario, può essere assegnato al progettista inadempiente un ulteriore termine improrogabile di trenta giorni, trascorso il quale 4. Per gli incarichi di progettazione già affidati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, la regione Siciliana, sentito l'Ente attuatore, assegnerà un termine perentorio per la presentazione definitiva del progetto trascorso il quale tali incarichi verranno revocati. 5. Ad esclusione degli interventi facenti parte dell'obiettivo c, indicato nell'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 1991, n. 433, per l'approvazione dei progetti, l'Ente attuatore indice apposita Conferenza di servizi, da attuare entro quindici giorni dal parere positivo espresso dagli uffici istruttori competenti dell'Ente medesimo. 6. Alla Conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni, gli enti pubblici e/o privati che debbono esprimere il proprio parere sul progetto in esame. È obbligatoria la presenza del Genio civile, competente per territorio, della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, competente per territorio, nel caso che il progetto in esame riguardi opere vincolate ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o vincoli di natura paesaggistica, dell'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente, nel caso che l'opera in esame costituisca variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il parere reso durante la conferenza dal rappresentante dell'amministrazione, ente pubblico e/o privato costituisce di fatto il parere di competenza che deve essere reso ai sensi delle vigenti disposizioni; in particolare, il parere reso dal Genio civile esaurisce gli obblighi derivanti dalla Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e n. 64 del 2 febbraio 1974, così come il parere reso dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali esaurisce gli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dalle normative vigenti nel campo della tutela paesaggisticoambientale. Il parere espresso dall'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente, limitatamente all'opera all'esame della conferenza, costituisce approvazione regionale definitiva alla variante urbanistica. 7. Qualora alla Conferenza di servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 8. La Conferenza di servizi delibera a maggioranza semplice. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e/o completamento del progetto. In tale caso la Conferenza di servizi assegna un congruo termine al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Nel caso di motivato dissenso definitivo sul progetto, espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali o da un Ente delegato alla tutela paesaggisticoambientale, l'Ente attuatore ha la facoltà di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della giunta regionale Siciliana, che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta, previa deliberazione della giunta regionale stessa. 9. La regione Siciliana, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regolamenta con proprio atto i casi di ritardo grave da parte dell'Ente attuatore nell'attuazione degli interventi, prevedendo altresì eventuali procedure sostitutive. Art. 10. 1. Per assicurare la regolarità dei finanziamenti delle opere incluse nei programmi della citata Legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assessorato del bilancio e delle finanze della regione Siciliana provvede alla automatica reiscrizione nell'esercizio finanziario successivo di tutte le somme, passibili di perenzione, impegnate a favore dei soggetti delegati. Art. 11. 1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri |
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